Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. IV

Art. 501

Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Oltre all'indennità di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione: a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali è adibito per effetto della requisizione; c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-501

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