Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 496
Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile
In vigore dal 9 ott 2010
1. È in facoltà dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.
2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-496