Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. III

Art. 495

Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante è ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione è diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non è più tenuto a corrispondere al comandante della nave.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-495

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