Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. IV
Art. 500
Indennità nel caso di requisizione in uso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennità è calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.
2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.
3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.
4. Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito è determinato come segue:
a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore è stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprietà o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonché allo stato di conservazione e di efficienza della nave;
b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore è stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprietà o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'età, al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.
5. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio di cui all', sono le seguenti:
a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'età e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;
b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi è calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
c) spese generali;
d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);
e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6.
8. L'indennità prevista per la parte A può essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore.
9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni alle persone;
b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
c) lavoro straordinario;
d) combustibili;
e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonché per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
f) acqua;
g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
h) agenzie;
i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. già comprese nella quota equipaggio);
l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
p) medicinali e materiali per medicazione;
q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;
s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti;
u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonché forniture le quali comunque resterebbero di proprietà dell'amministrazione.
10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unità sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.
11. La parte A dell'indennità è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione è fatta dal Ministero della difesa, ed è notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non è in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell'indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennità, l'indennità stessa è corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
14. La parte B è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennità e:
a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato;
b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali già esistono regolamentazioni speciali;
c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-500