Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. III

Art. 498

Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unità requisite, è dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-498

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