Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. IV
Art. 499
Indennità nel caso di requisizione in proprietà
In vigore dal 9 feb 2013
1. Nel caso di requisizione in proprietà della nave o del galleggiante l'indennità è determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito.
2. La determinazione dell'indennità compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all', anche se la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, ed è notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
3. Nel caso previsto dall', comma 1, l'indennità dovuta al proprietario è determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.
4. Nel caso di requisizione in proprietà i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.
5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in proprietà a favore di istituto a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprietà, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-499