Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. III

Art. 494

Doveri del personale imbarcato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all' il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano. 2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-494

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