Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 494
Doveri del personale imbarcato
In vigore dal 9 ott 2010
1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all' il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.
2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-494