Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 490
Capitano della nave
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorchè nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per ciò che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinché l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonché l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli sono indicate dall'amministrazione stessa.
4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonché la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-490