Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 488
Previdenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-488