Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 484
Riconsegna dell'unità requisita
In vigore dal 9 ott 2010
1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito è restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-484