Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 487
Sbarco dell'equipaggio mercantile
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o più persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, se richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
3. Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d'ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.
4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre l'aumento dell'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della infrastrutture e dei trasporti può anche disporre per tali servizi l'imbarco di personale militare in soprannumero.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, se particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono diversamente, è dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.
6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.
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