Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 480

Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non dà luogo a rimborsi di spesa nè a risarcimento di danni a favore di terzi. 2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorchè non è avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, nè pagato il prezzo convenuto nè eseguite le trascrizioni di legge. 3. È in facoltà dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-480

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