Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 477

Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento. 2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante. 3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-477

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