Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 478
Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio
In vigore dal 9 feb 2013
1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.
2. Se l'ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.
4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-478