Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 473
Presupposti e oggetto - Norme applicabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi previsti dall', comma 1, può essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.
2. La requisizione può avere per oggetto la proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.
3. La requisizione può essere fatta in proprietà quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.
4. La requisizione può avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-473