Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. II
Art. 472
Competenza dei tribunali militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari.
2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-472