Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 469
Elevazione dell'indennità di requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non è prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-469