Art. 469 · Elevazione dell'indennità di requisizione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 469

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Elevazione dell'indennità di requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non è prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
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