Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 470
Disponibilità e sostituzione dei capi
In vigore dal 9 ott 2010
1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorità militare, ancorchè non requisiti.
2. È però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.
3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-470