Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. I

Art. 370

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente; b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente; c) in caso di grave crisi internazionale, se non diversamente disposto nel provvedimento che la dichiara. 2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni: a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo; b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo; c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-370

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