Libro SECONDO›Titolo VII›Capo II
Art. 366
Inquinamento elettromagnetico
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai sensi dell', commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all', comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell', comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell', comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'.
4. Ai sensi dell', comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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