Libro SECONDO›Titolo VII›Capo II
Art. 368
Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale
In vigore dal 9 feb 2013
1. Ai sensi dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
2.Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all' della legge 3 agosto 2007, n. 124.
In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-368