Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. I
Art. 373
Beni non requisibili per cause oggettive
In vigore dal 9 ott 2010
1. Non sono requisibili:
a) gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;
b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d) i locali occupati da comunità religiose;
e) i locali occupati da collegi femminili.
2. Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.
3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non è possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.
4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-373