Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. I

Art. 377

Dispensa dalla requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-377

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