Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. I
Art. 377
Dispensa dalla requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-377