Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. II
Art. 378
Cose immobili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.
2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:
a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell' del codice civile;
b) alle cose di cui all', comma 2 del codice civile.
3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-378