Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. II
Art. 382
Impianti elettrici
In vigore dal 9 ott 2010
1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-382