Art. 382 · Impianti elettrici
Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. II

Art. 382

405 / 2542

Impianti elettrici

In vigore dal 9 ott 2010
1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-382