Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. II
Art. 381
Miniere e cave
In vigore dal 9 ott 2010
1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto è destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-381