Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. I

Art. 376

Persone esenti dalla requisizione di servizi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono esenti dalla requisizione di servizi: a) i minori di età; b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni; c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto; d) ogni altra persona che è esentata per particolari disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-376

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