Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. I

Art. 371

Categorie generali dei beni requisibili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono requisibili: a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende; b) le invenzioni; c) i servizi individuali e collettivi. 2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
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