Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. I
Art. 371
Categorie generali dei beni requisibili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono requisibili:
a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
b) le invenzioni;
c) i servizi individuali e collettivi.
2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-371