Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. I
Art. 376
389 / 2493Persone esenti dalla requisizione di servizi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i minori di età;
b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;
c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
d) ogni altra persona che è esentata per particolari disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-376