Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. II
Art. 386
Requisizione dei prodotti
In vigore dal 9 ott 2010
1. La requisizione può avere per oggetto, anziché l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.
2. L'autorità che procede alla requisizione può controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-386