Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. III
Art. 389
Cose non consumabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte nè alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.
2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:
a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-389