Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. III
Art. 388
Cose consumabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-388