Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. IV
Art. 391
Invenzione depositata in Italia
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se l'invenzione è stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla nè depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-391