Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VI

Art. 395

Precettazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. 2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato. 3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-395

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo