Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VI
Art. 395
Precettazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione.
2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.
3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-395