Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VI

Art. 399

Denuncia obbligatoria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-399

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