Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VII

Art. 403

Commissioni di requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate. 2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. 3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonché rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio. 4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-403

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