Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VII
Art. 405
Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli , agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-405