Art. 405 · Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VII

Art. 405

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Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli , agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
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