Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VIII

Art. 409

Rilascio della ricevuta

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. 2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni: a) autorità che ha ordinato la requisizione; b) descrizione sommaria del bene requisito; c) data e firma. 3. La ricevuta indica l'importo dell'indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-409

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