Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. IX

Art. 413

Disposizioni generali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. 2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se è altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
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