Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. IX

Art. 414

Commissioni di requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite. 2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonché per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-414

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