Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VIII

Art. 412

Esecuzione d'ufficio

In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorità può provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali. 2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorità può accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne. 3. Negli atti di esecuzione d'ufficio è necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati. 4. Dell'esecuzione d'ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al sindaco.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-412

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