Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VIII
Art. 408
Forma e notificazione dell'ordine di requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine è anch'essa conservata dall'autorità che esegue requisizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-408