Art. 408 · Forma e notificazione dell'ordine di requisizione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VIII

Art. 408

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Forma e notificazione dell'ordine di requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine è anch'essa conservata dall'autorità che esegue requisizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-408