Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VIII

Art. 410

Trasporto delle cose requisite

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell'autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-410

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