Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. IX
Art. 416
Requisizione da parte dei comandanti di reparto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-416