Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 421

Indennità per aziende e stabilimenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti è liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorità civile, l'indennità è liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-421

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