Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 426
Indennità per requisizione di invenzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione di invenzioni, ancorchè non brevettate, è liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-426